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Sez. U, Sentenza n. 7616 del 21/03/2024 (Rv. 670522-01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Magistrato - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Indebito vantaggio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670522-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la configurazione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 richiede che, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante la violazione dei doveri di diligenza, laboriosità e correttezza, sia procurato ad una delle parti un indebito vantaggio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Sezione disciplinare del CSM aveva sanzionato un Pubblico Ministero - che aveva fornito un'informazione, non riservata ex art. 116 c.p.p. e di per sé ininfluente sull'esito del procedimento considerato nel capo d'incolpazione, sull'esistenza o meno di un provvedimento dell'autorità giudiziaria - e ravvisato il vantaggio indebito nell'agevolazione della parte nell'acquisizione di informazioni di suo interesse, pur non ricorrendo alcuna ipotesi di divulgazione preferenziale della strategia investigativa o comunque di determinazioni sensibili inerenti all'esercizio dell'azione penale).

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)