Sez. 1, Sentenza n. 12170 del 09/06/2005 (Rv. 581401 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento di società e dei soci illimitatamente responsabili - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario del socio dichiarato fallito - Esclusione - Intervento o chiamata in giudizio del medesimo - Ammissibilità - Autonoma azione dello stesso di accertamento della caducazione dell'effetto estensivo della dichiarazione di fallimento - Esperibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili sono legittimati passivi soltanto il curatore e i creditori istanti, ai sensi dell'art. 18 legge fall.; non è, invece, litisconsorte necessario il socio illimitatamente responsabile, sia perché questi non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, sia perché egli può opporsi alla estensione del fallimento nei propri confronti, facendo valere la eventuale estraneità alla compagine sociale, sia, infine, perché è in grado di fruire della eventuale revoca della dichiarazione di fallimento, che priverebbe di effetti tale pronuncia, siccome dipendente ed accessoria, in applicazione del principio generale di cui all'art. 336 cod. proc. civ. Peraltro, la esclusione della qualità di litisconsorte necessario non impedisce che il socio intervenga o sia chiamato nel giudizio concernente la dichiarazione di fallimento della società, nè la proposizione da parte sua di un'autonoma azione diretta all'accertamento della caducazione dell'effetto estensivo, in considerazione della revoca di tale dichiarazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)