Sez. 1, Sentenza n. 1225 del 06/02/1998 (Rv. 512303 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE | Fallimento individuale - Successivo accertamento della esistenza di una società di fatto - Estensione del fallimento ai soci di fatto dell'originario fallito - Opposizione alla dichiarazione di fallimento proposta dai soci dell'originario fallito - Giudizio conseguente - Litisconsorzio necessario con l'originario fallito - Configurabilità - Esclusione - Tutela dell'interesse dell'originario fallito alla partecipazione al giudizio di opposizione instaurato dai soci di fatto - Sussistenza - Attuazione - Modi - Facoltà di intervento ex art. 105, comma secondo, cod. proc. civ. - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE
In tema di fallimento, l'accertamento della esistenza di una società di fatto successivo alla dichiarazione di fallimento di uno solo dei presunti soci e la conseguente estensione del fallimento stesso a tutti i soci illimitatamente responsabili consente, a questi ultimi, la proposizione dell'opposizione di cui al combinato disposto degli artt. 18 e 147 legge fall., senza che, in tale giudizio di opposizione, all'originario fallito possa essere riconosciuta veste di litisconsorte necessario, considerato che il diritto di difesa di quest'ultimo trova adeguata tutela - oltre che nelle facoltà di chiedere egli stesso l'estensione del fallimento, di comparire in camera di consiglio, di far valere le proprie ragioni compatibilmente con i limiti imposti dalla natura del procedimento - nella possibilità di partecipare al giudizio di opposizione spiegando in esso intervento volontario ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)