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Sez. 1, Sentenza n. 2086 del 05/10/1984 Cc. (dep. 30/10/1984) Rv. 166448 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - MISURE SOSTITUTIVE DELLA CUSTODIA IN CARCERE - CONCESSIONE O DINIEGO; CRITERI DI VALUTAZIONE - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166448-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - MISURE SOSTITUTIVE DELLA CUSTODIA IN CARCERE - CONCESSIONE O DINIEGO; CRITERI DI VALUTAZIONE - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*

Sia la concessione del beneficio della libertà provvisoria che l'applicazione della misura alternativa degli arresti domiciliari sono rimesse alla prudente valutazione del giudice di merito, il cui giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al Sindacato di legittimità. Non è, pertanto, richiesta una motivazione ampia e diffusa, ma occorre fare riferimento a due distinte esigenze, l'una consistente nell'assenza di ragioni processuali ostative, tra cui quella del pericolo di fuga, e l'altra rappresentata dalla insussistenza della probabilità in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere reati, che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività, con la conseguenza che il giudizio negativo in ordine anche ad una sola delle due esigenze predette, esclude la possibilità di concedere gli anzidetti benefici.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)