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Sez. 6, Sentenza n. 1340 del 23/07/1986 Cc. (dep. 05/09/1986) Rv. 173648 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI PARAMETRI NORMATIVI.*
Stato
decisa il 1986-07-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173648-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI PARAMETRI NORMATIVI.*

La sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari è subordinata all'inesistenza delle ragioni ostative, indicate nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen., sotto il duplice profilo del pericolo di fuga o di inquinamento delle prove e della pericolosità dell'imputato desunta dai parametri indicati nella medesima disposizione. Pertanto, si richiede un rigoroso accertamento ed il giudizio deve essere negativo anche se ricorra una soltanto delle ragioni suddette, né è sufficiente che la motivazione del provvedimento concessivo di tale misura si esaurisca nella semplice enunciazione dei parametri normativi di valutazione, senza alcun riferimento concreto ai singoli imputati e ai fatti criminosi loro ascritti. (Conf mass n 167380; (Conf mass n 166448; (Conf mass n 165610).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)