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Sez. U, Sentenza n. 1021 del 13/02/1990 (Rv. 465288 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - TRIBUTI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - GIURISDIZIONE DELLE PREDETTE COMMISSIONI - DOMANDE DIRETTE A DENUNCIARE IN CORSO DI ESENZIONE ESATTORIALE LA NULLITÀ DEL RUOLO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465288-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - TRIBUTI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - GIURISDIZIONE DELLE PREDETTE COMMISSIONI - DOMANDE DIRETTE A DENUNCIARE IN CORSO DI ESENZIONE ESATTORIALE LA NULLITÀ DEL RUOLO - ESTENSIONE.*

Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n 636, la giurisdizione delle commissioni tributarie, per i Tributi contemplati dall'art. 1 di detto decreto, non trova deroga con riguardo alle domande dirette a denunciare, in corso di esecuzione esattoriale, la nullità del ruolo, e, pertanto, deve essere affermata anche quando l'esecutato insorge deducendo tale nullità, per inesistenza di un proprio debito d'imposta o per inopponibilità del titolo formatosi nei confronti di un soggetto diverso (nella specie, la società dallo stesso amministrata). (V 6040/86, mass n 448370).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)