Sez. 3, Sentenza n. 6040 del 15/10/1986 (Rv. 448370 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZI - IN GENERE - DEDUZIONI DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'AZIONE ESECUTIVA PER DIFETTO DI TITOLO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITÀ - PROPONIBILITÀ DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - AZIONE RISARCITORIA CONTRO L'ESECUTORE DOPO IL COMPIMENTO DELLA ESECUZIONE - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZI - IN GENERE - DEDUZIONI DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'AZIONE ESECUTIVA PER DIFETTO DI TITOLO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITÀ - PROPONIBILITÀ DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - AZIONE RISARCITORIA CONTRO L'ESECUTORE DOPO IL COMPIMENTO DELLA ESECUZIONE - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
Qualora l'esecuzione esattoriale, per imposte sul reddito, venga intrapresa nei confronti di un soggetto diverso del debitore iscritto a ruolo, in forza di una pretesa sua coobbligazione solidale, la domanda di detto soggetto passivo, rivolta a denunciare la illegittimità dell'Azione esecutiva, per difetto di titolo, configura un'opposizione all'esecuzione, e, pertanto, ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, non è proponibile davanti al giudice ordinario, che può essere adito solo con Azione risarcitoria contro l'esattore dopo il compimento dell'esecuzione stessa (salvi restando i rimedi del ricorso contro gli Atti dell'esattore all'intendente di finanza, in Sede amministrativa, e del ricorso giurisdizionale alle commissioni tributarie per l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti della obbligazione). (V 5943/84, mass n 437604; Corte costituzionale n 63 del 1982).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)