Sez. 1, Sentenza n. 5606 del 22/05/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204860 - 01
Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi | Motivi nuovi riguardanti capi e punti della decisione diversi da quelli enunciati nell'atto di gravame - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi
In tema di impugnazioni - tenuto conto anche della netta distinzione che l'art. 581 del vigente cod. proc. pen. pone tra i vari elementi che, a pena di inammissibilità debbono essere contenuti sull'atto di impugnazione - deve ritenersi che l'espressione "motivi nuovi" adottata dal legislatore nella formulazione dell'art. 585 comma quarto cod. proc. pen. sta a significare che tali motivi non possono avere ad oggetto che gli stessi capi o punti della decisione impugnata, previsti dall'art. 581 lett. a) cod. proc. pen., ed ai quali debbono necessariamente riferirsi i "motivi" menzionati nella lettera c) dello stesso articolo; con la conseguenza che i "motivi nuovi" non possono investire punti o capi della decisione impugnata che non abbiano formato oggetto di valida impugnazione con l'atto originariamente prodotto. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale il giudice d'appello aveva ritenuto inammissibile, per tardività in quanto non riproposta negli originari motivi d'appello - a seguito della sua reiezione in primo grado - l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata soltanto nei motivi nuovi presentati ai sensi dell'art. 585 comma quarto cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)