Sez. 1, Sentenza n. 2305 del 20/03/1997 Cc. (dep. 21/04/1997) Rv. 207323 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Limitazione ai capi o punti della decisione già indicati nell'originario atto di impugnazione - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI
I "motivi nuovi" di impugnazione, di cui è menzione negli artt. 585, comma quarto, e 611, comma primo, cod. proc. pen., debbono essere inerenti - come si evince anche dall'art. 167 disp. att. cod. proc. pen. - agli specifici temi dell'impugnazione già presentata e possono quindi essere costituiti soltanto da nuove argomentazioni ed ulteriori approfondimenti sui punti o capi della decisione già indicati, ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen., in detta impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)