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Sez. 4, Sentenza n. 4952 del 31/01/1996 Ud. (dep. 16/05/1996) Rv. 204586 - 01

Circolazione stradale - Illeciti penali - Reati - Connessione con violazione amministrativa | Pagamento in misura ridotta per la violazione amministrativa, presentazione al Prefetto di ricorso ex art. 203 D.L.gs. 1992, n. 285 - Archiviazione da parte del Prefetto degli atti relativi alla violazione amministrativa. Valutazione, ai fini dell'accertamento del reato, della condotta costituente il contenuto di tale violazione - Potere del giudice - Sussistenza - Accertamento della realizzazione di siffatta condotta - Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove prevista - Potere del giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204586-01

Circolazione stradale - Illeciti penali - Reati - Connessione con violazione amministrativa

Nell'ipotesi prevista dall'art. 221 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, qualora per questa venga effettuato il pagamento in misura ridotta ovvero, a seguito di presentazione da parte dell'interessato al Prefetto di ricorso ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. suddetto vi sia stata l'archiviazione degli atti concernenti la violazione, l'eventuale estinzione del relativo procedimento non impedisce al giudice penale, ai fini dell'accertamento del reato, di prendere in considerazione la condotta costituente il contenuto della violazione. Il giudice, ove accerti la realizzazione di siffatta condotta, applica o irroga, a seconda che proceda o meno con il rito di patteggiamento, ove prevista, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (Nella fattispecie, il ricorrente imputato del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale aveva dedotto che, a seguito dell'avvenuta archiviazione da parte del Prefetto degli atti relativi alla violazione dell'art. 145, comma decimo, D.Lgs. n. 285 del 1992 a lui contestata, il Pretore non avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 145 com. 10, Cod. Strada Nuovo art. 203, Cod. Strada Nuovo art. 221, Cod. Strada Nuovo art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)