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Sez. 4, Sentenza n. 6138 del 09/05/1997 Ud. (dep. 25/06/1997) Rv. 208532 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Provvedimento prefettizio - Carattere provvisorio - Provvedimento dell'autorità giudiziaria - Carattere definitivo - Trasmissione dal cancelliere al prefetto del provvedimento giudiziario irrevocabile - Finalità.
Stato
decisa il 1997-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208532-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE

La sospensione della patente di guida è ordinata dal prefetto in via provvisoria e cautelare mentre l'applicazione definitiva, a seguito dell'accertamento di un reato nei casi previsti, spetta all'autorità giudiziaria. Ciò risulta dall'art. 223, comma 4, cod. strad., che prevede l'obbligo del cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza irrevocabile a trasmettere copia autentica al prefetto, il quale adotta il provvedimento di sospensione per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria, detraendo il periodo di sospensione provvisoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 223 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 223 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)