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Sez. L, Sentenza n. 3219 del 10/10/1975 (Rv. 377334 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - DISCIPLINA EX LEGGE N 238 DEL 1968.*
Stato
decisa il 1975-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377334-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - DISCIPLINA EX LEGGE N 238 DEL 1968.*

L'art 6, lettera d) della legge n 238 del 1968, la quale stabilisce che le pensioni di vecchiaia e quelle di invalidita decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda e, nel caso in cui le condizioni del diritto alla pensione si siano verificate successivamente a tale data, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le condizioni medesime si sono verificate, si riferisce solo ai requisiti dell'eta o della invalidita, estendendo la concessione della pensione anche ai casi in cui tali requisiti, insussistenti al momento della presentazione della domanda, sopravvengano nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario, ma nulla ha innovato in ordine al momento in cui deve sussistere il requisito contributivo del versamento di dodici contributi mensili o di cinquantadue contributi settimanali nel quinquennio precedente la domanda di pensione, che resta quello della presentazione della domanda, anche nel caso in cui gli altri requisiti sopravvengono in epoca successiva.*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 lett. D CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)