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Sez. 3, Sentenza n. 182 del 13/01/1982 (Rv. 417873 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONSEGNA DI COSA PERICOLOSA DA PARTE DEL FABBRICANTE AD ALTRA PERSONA - TRASFERIMENTO DELLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ A QUEST'ULTIMA - CONSEGUENZE IN CASO DI SINISTRO.*
Stato
decisa il 1982-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417873-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONSEGNA DI COSA PERICOLOSA DA PARTE DEL FABBRICANTE AD ALTRA PERSONA - TRASFERIMENTO DELLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ A QUEST'ULTIMA - CONSEGUENZE IN CASO DI SINISTRO.*

Dal momento in cui una cosa, in sè pericolosa, sia dal fabbricante consegnata ad altra persona (nella specie, all'impresa distributrice ed installatrice delle bombole di gas), questa assume un distinto potere di disposizione ed un autonomo dovere di sorveglianza; così che ogni svolgimento di attività da parte del produttore cessa e la presunzione di colpa non grava più su di lui, mentre, correlativamente, si trasferiscono, da quel momento, a carico del consegnatario gli oneri di custodia, di sorveglianza e di prudenza e, con essi, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 cod. civ. con la conseguenza che, in caso di sinistro, incombe a quest'ultimo l'Onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito ovvero per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)