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Sez. 3, Sentenza n. 6325 del 24/11/1988 (Rv. 460664 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI GAS IN BOMBOLE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - SUSSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1988-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460664-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI GAS IN BOMBOLE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - SUSSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*

L'ente (o la persona) che provvede alla raccolta od alla produzione di gas ed alla distribuzione delle bombole ripiene agli utenti è, nell'Esercizio di tale attività - da ritenersi pericolosa per la natura del prodotto e per i mezzi adoperati - soggetto alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2050 cod. civ. con riguardo a tutti gli eventi dannosi dipendenti dall'uso del gas, salvo che provi l'adozione, anche con riguardo alle prescrizioni della legge n. 1083 del 1971, di tutte le misure idonee ad evitare il danno o che le operazioni di rifornimento e di distribuzione sono state affidate a soggetti non dipendenti dall'ente, i quali svolgano attività autonoma con rischio proprio ovvero una condotta concretamente e specificamente colposa dell'utente. Tale condotta non è riconducibile alla sola circostanza dell'omesso impiego di personale specializzato per l'allacciamento della bombola al fornello, atteso che la normativa di cui alla citata legge n. 1083 del 1971 prevede obblighi a carico soltanto di chi confeziona e commercializza tale prodotto, senza imporre all'utente di servirsi di personale specializzato per effettuare l'allacciamento. (V 182/82, mass n 417873; (V 4352/79, mass n 400861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1083 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)