Sez. 3, Sentenza n. 16691 del 26/11/2002 (Rv. 558741 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI | Provvedimento cautelare - Istanza - Rigetto - Disciplina ex art.669 septies, comma secondo cod. proc. civ. - Obbligo del giudice di provvedere sulle spese del procedimento cautelare - Sussistenza - Motivi del rigetto (di rito o di merito) - Irrilevanza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI
L'ordinanza di rigetto di un'istanza di provvedimento cautelare postula che il giudice adito si pronunci contestualmente anche sul regolamento delle relative spese, non rilevando, all'uopo, che il rigetto sia fondato su motivi di rito e non di merito, atteso che, non essendovi alcuna possibilità di collegamento strumentale e funzionale tra il procedimento "de quo" ed un eventuale altro procedimento pendente a cognizione piena, la parte contro la quale il provvedimento interinale è stato richiesto sarebbe costretta ad instaurare un autonomo giudizio per ottenere il rimborso di dette spese, in violazione del generale principio di economia processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)