Sez. 2, Sentenza n. 2896 del 25/03/1987 (Rv. 452010 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - RIGETTO DELLA ISTANZA - CONDANNA ALLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - RIGETTO DELLA ISTANZA - CONDANNA ALLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*
L'ordinanza di concessione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., avendo carattere strumentale e provvisorio - in quanto non definisce il giudizio, che deve proseguire nella fase di cognizione piena -, non è assimilabile alla "sentenza che chiude il processo" e non può contenere, quindi, condanna alle spese a favore di chi ha proposto l'istanza. Al contrario, il provvedimento di rigetto di tale istanza, pur avendo contenuto e Forma di ordinanza, chiude in maniera definitiva il procedimento cautelare - nel senso che l'Azione proposta non può avere, in sè e per sè, alcun ulteriore sviluppo -, e deve contenere, pertanto, condanna alle spese della parte istante, la cui posizione è sostanzialmente equiparabile a quella del soccombente nel procedimento di cognizione, a favore della parte resistente la quale, altrimenti, non potrebbe venir ripagata in alcun modo per il suo dispendio di attività processuale, con sostanziale violazione del principio cui è ispirato l'art. 91 cod. proc. civ.. (Conf 2439/86, mass n 445550; (Conf 5715/85, mass n 442905; (Conf 6066/83, mass n 430872; (contra 4905/83, mass n 429794; (contra 3192/83, mass n 428099; (contra 4823/81, mass n 415532; (contra 3598/81, mass n 414209; (contra 3892/77, mass n 387581; (contra 1239/77, mass n 384925; (contra 4000/76, mass n 382665; (contra 3596/68, mass n 336834).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)