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Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 28/08/1999 (Rv. 529503 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale - Deducibilità di fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) preesistenti al titolo posto a base dell'esecuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529503-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)