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Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005 (Rv. 585846 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale - Deducibilità di fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) preesistenti al titolo posto a base dell'esecuzione - Esclusione - Fattispecie relativa a provvedimento attributivo di assegno di mantenimento.
Stato
decisa il 2005-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585846-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso. (Nella specie, relativa ad ordinanza presidenziale attributiva di un assegno di mantenimento al coniuge separato, avverso la quale era stata proposta opposizione all'esecuzione perché priva di motivazione e soggetta ad "actio nullitatis", la S.C. ha affermato il principio di cui sopra escludendo che il vizio denunziato costituisse motivo di nullità originaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)