diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12026 del 16/05/2018 (Rv. 648483 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento sintetico - Prova contraria - Documentazione bancaria - Idoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648483-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di accertamento con metodo cd. sintetico, la prova contraria a carico del contribuente, ex art. del 38 d.P.R. n. 600 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), può essere costituita dalla documentazione bancaria che, in quanto estratto di scrittura contabile, fornisce indicazioni sull'entità dei redditi, sulle date dei movimenti e sull'eventuale addebito di assegni, e rientra, pertanto, nell'ambito della "documentazione idonea" la cui esibizione è in grado di superare la presunzione di maggior reddito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)