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Sez. 5 - , Sentenza n. 7258 del 22/03/2017 (Rv. 643469 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Accertamento induttivo - Prova contraria a carico del contribuente - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643469-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per cui incombe sul contribuente l'onere della prova contraria, che, però, non essendo tipizzata, può essere offerta con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento valutato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congrua ed esente da vizi la motivazione con la quale è stata ritenuta sufficiente la produzione di documentazione bancaria per dimostrare che la provvista utilizzata dal contribuente per gli acquisti oggetto di accertamento dipendeva da liberalità del futuro coniuge, a nulla rilevando l’eventuale nullità civilistica della donazione).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)