Sez. U - , Ordinanza n. 30346 del 14/10/2022 (Rv. 665914 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Personale militare - Controversie relative - Ripetizione di indebito - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La giurisdizione per le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale militare, ivi comprese quelle riguardanti la ripetizione di indebito per somme non dovute, spetta in via esclusiva al giudice amministrativo, in quanto relative a rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, a norma dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)