Sez. U, Ordinanza n. 28357 del 26/10/2025 (Rv. 676509-01)
FORZE ARMATE - CORPI DI POLIZIA - IN GENERE | Personale militare - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Diritto fatto valere iure hereditatis - Rilevanza – Esclusione - Fondamento - Fattispecie. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - In genere.
FORZE ARMATE - CORPI DI POLIZIA - IN GENERE
Le controversie relative al rapporto di lavoro del personale militare appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nell'ipotesi in cui il diritto controverso venga fatto valere in giudizio iure successionis dagli eredi dell'interessato, dovendosi aver riguardo unicamente alla natura giuridica dell'originario rapporto dal quale il suddetto diritto scaturisce. (Fattispecie relativa al ricorso avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico con il quale l'erede di un militare aveva impugnato il diniego di monetizzazione della licenza ordinaria non goduta dal de cuius per infermità dipendente da causa di servizio).
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. I
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)