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Sez. 1, Sentenza n. 6542 del 21/11/1997 Cc. (dep. 23/01/1998) Rv. 209373 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI | Sentenza di applicazione del perdono giudiziale - Impugnabilità da parte dell'imputato mediante opposizione.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209373-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI

Avverso la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni abbia applicato il perdono giudiziale è proponibile, da parte dell'imputato, ai sensi dell'art.32, comma 3, del D.P.R. 22 settembre 1988 n.448, nel testo risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale 11 marzo 1993 n.77, l'opposizione allo stesso giudice dell'udienza preliminare, atteso che l'applicazione del perdono giudiziale presuppone un giudizio di responsabilità dell'imputato medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)