Sez. 5, Sentenza n. 3308 del 01/07/1996 Cc. (dep. 05/09/1996) Rv. 205865 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI | Sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale - Appellabilità - Poteri del giudice di secondo grado - Indicazione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI
La sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale, pronunciata nei confronti del minore dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 32, primo comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è appellabile - in virtù del rinvio alle disposizioni del procedimento ordinario contenuto nell'art. 1 del medesimo decreto - ai sensi dell'art. 428, primo comma, lett. a) cod. proc. pen.; ne consegue che il giudice dell'impugnazione ha i medesimi poteri che l'art. 32, primo e secondo comma, d.P.R. 448/88 conferisce al giudice cui si sostituisce, senza alcuna possibilità di travalicarli, sicché gli è consentito di pronunciare sentenza di condanna solo quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione con la quale il giudice d'appello, in riforma della sentenza applicativa del perdono giudiziale resa nell'udienza preliminare, aveva pronunciato condanna ad una pena detentiva, ed ha altresì precisato che il predetto giudice, ritenendo di non poter contenere la propria pronuncia nei limiti di pena suindicati, avrebbe dovuto assicurare all'imputato la garanzia del giudizio dinanzi al tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 428 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)