Sez. 5, Sentenza n. 982 del 24/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212877 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Misura disposta non solo per garantire l'acquisizione o la genuinità della prova, ma anche per tutelare altre esigenze cautelari - Fissazione di un termine di durata - Necessità - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In tema di misure cautelari, la determinazione della durata delle stesse è necessaria solo nel caso in cui il provvedimento restrittivo venga emesso unicamente per tutelare la genuinità della prova e non anche quando detta esigenza sia concorrente con quelle delle lettere b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., dal momento che sarebbe inutile prevedere un termine di scadenza qualora la misura dovesse comunque continuare ad avere applicazione per le ulteriori esigenze.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)