Sez. 6, Sentenza n. 292 del 29/01/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 214134 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Fissazione della durata - In caso di esigenze attinenti alla acquisizione o alla genuinità della prova - Necessità - Sussistenza - In caso di esigenze diverse, unitamente a quelle attinenti alla acquisizione o alla genuinità della prova - Necessità - Sussistenza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione e la genuinità della prova, ai sensi dell'art. 292, comma secondo, lett. d), cod. proc. pen., è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare la suddetta esigenza, e non occorre se la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 cod. proc. pen., essendo inutile fissare un termine di durata quando la misura cautelare deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle altre esigenze cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)