Sez. 2, Sentenza n. 11326 del 21/07/2003 (Rv. 565307 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Effetto espansivo della cassazione parziale - Caducazione di un capo dela sentenza di appello - Conseguenze - Regolamentazione delle spese processuali - Poteri del giudice di rinvio - Rinnovazione totale - Ammissibilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)