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Sez. L, Sentenza n. 7373 del 11/08/1994 (Rv. 487718 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Effetto espansivo della cassazione parziale - Caducazione di un capo della sentenza di appello - Estensione alla situazione sulle spese processuali - Conseguenza - Potere del giudice di rinvio - Rinnovazione totale della regolamentazione secondo l'esito finale della lite - Inclusione.
Stato
decisa il 1994-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487718-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il principio fissato dall'art. 336, comma primo, cod. proc. civ., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (così detto effetto espansivo) comporta che la caducazione in sede di legittimità della pronuncia del giudice di appello, ancorché limitato ad un capo di essa, si estende alla situazione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell'esito finale lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)