Sez. 1, Sentenza n. 10700 del 27/10/1993 (Rv. 484090 - 01)
Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità) | Consigliere comunale - Carica - Decadenza di diritto per condanna penale in mancanza di riabilitazione - Disciplina ex art. 1 legge n. 16 del 1992 - Applicazione a situazioni antecedenti alla sua entrata in vigore - Ammissibilità - Riabilitazione intervenuta dopo la data predetta - Ostatività alla decadenza - Esclusione.
Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità)
L'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la decadenza di diritto (o l'immediata sospensione, per il caso di provvedimenti cautelari o provvisori) dalla carica di consigliere comunale per effetto di sentenza penale passata in giudicato e recante condanna per la quale non sia intervenuta riabilitazione, è immediatamente applicabile anche nel caso in cui le situazioni così sanzionate si siano verificate in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa, senza che ciò implichi retroattività della disposizione (i cui effetti si producono con esclusivo riguardo al periodo successivo a tale data) o susciti dubbi di illegittimità costituzionale (non trattandosi di un aggravamento "ex post" della disciplina sanzionatoria vigente momento della condanna, ma semplicemente dell'identificazione di un parametro cui il legislatore ancora il giudizio di indegnità rispetto alla conservazione della carica), ed opera "ipso iure" con la conseguenza che le riabilitazioni intervenute dopo la medesima data non possono assumere, ancorché anteriori alla deliberazione di surroga con il primo dei non eletti, ovvero al provvedimento che accerti in via definitiva l'intervenuta decadenza, il descritto rilievo ostativo di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)