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Sez. U, Sentenza n. 8686 del 17/07/1992 (Rv. 478236 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - In genere | Controversie fra consorzi d'irrigazione e l'A.I.O.S. (Associazione di Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia) - Questioni attinenti all'appartenenza all'associazione ed alla debenza di canoni e contribuzioni - Devoluzione al giudice ordinario - Opposizioni inerenti all'esecuzione esattoriale ed istanza di sospensione ex art. 615 e 617 cod. proc. civ. dell'esecuzione - Difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1992-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478236-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - In genere

La controversia fra consorzi d'irrigazione e l'A.I.O.S., associazione d'irrigazione dell'agro all'ovest del Sesia, è devoluta al giudice ordinario, con riguardo alle questioni che attengono all'appartenenza alla Associazione medesima ed alla debenza di canoni e contribuzioni, vertendosi in tema di rapporti obbligatori privatistici, mentre si sottrae alla cognizione di detto giudice, per difetto assoluto di giurisdizione, per la parte che implica opposizione "ex" artt. 615 e 617 cod. proc. civ. inerente all'esecuzione esattoriale, ovvero istanza di sospensione dell'esecuzione stessa, in considerazione dell'applicabilità dell'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per effetto del rinvio di cui all'art. 71 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 71, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)