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Sez. 3, Sentenza n. 565 del 13/01/2005 (Rv. 579178 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Esecuzione esattoriale - Disciplina ex. art. 54 d.P.R.602 del 1973 - Opposizioni esecutive - Improponibilità assoluta - Fondamento - Rimedi esperibili - Riscossione esattoriale di entrate non tributarie - Opposizioni - Divieto - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579178-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE

In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione mediante ruoli di entrate di natura tributaria, il d.P.R.602 del 1973 - nel precludere l'esperimento delle opposizioni di cui agli artt.615 - 618 cod. proc. civ. (art.54), prevedendo soltanto il rimedio amministrativo del ricorso all'Intendente di finanza (art.53) - configura un'ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, improponibilità che attiene al fondamento della domanda e non, come ritenuto dalla giurisprudenza meno recente, alla giurisdizione; pertanto - ai sensi dello stesso art. 54 terzo comma, che prevede soltanto l'azione di risarcimento dei danni contro l'esattore-ai soggetti passivi dell'esecuzione è consentito proporre gli strumenti giudiziali di controllo soltanto dopo il compimento dell'esecuzione. Peraltro, poiché il divieto di opposizioni esecutive riguarda gli atti della procedura, non rileva in proposito la distinzione fra atti dell'esattore ed atti del giudice; diversamente, quando la disciplina della riscossione mediante ruoli viene estesa ad entrate non tributarie, non trova applicazione la parte di disciplina di cui al d.P.R. 602 del 1973 limitativa della possibilità di esperire le opposizioni esecutive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)