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Sez. 5 - , Ordinanza n. 6434 del 09/03/2021 (Rv. 660716 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Vendite in evasione d’imposta - Ricavi non dichiarati – Valore pari alla differenza tra valore delle rimanenze contabili e valore delle rimanenze effettive – Ripartizione su più anni – Legittimità.
Stato
decisa il 2021-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660716-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di accertamento analitico-induttivo, è legittima la ripartizione su più anni dei ricavi non dichiarati dal contribuente derivanti dalla vendita in evasione d'imposta di merce pari alla differenza tra il valore delle rimanenze contabili ed il valore, al costo, delle rimanenze effettive, senza che ciò dia luogo alla violazione dell'art. 2217, comma 1, c.c. in materia di redazione dell'inventario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2217, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)