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Sez. 5 - , Ordinanza n. 30378 del 21/11/2019 (Rv. 655935 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento induttivo - Dati e notizie comunque raccolti - Inerenza ad un periodo d'imposta determinato - Necessità - Costanza di reddito in anni diversi - Presunzione - Infondatezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655935-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'irrilevanza della fonte di acquisizione e notizie non consente all'Ufficio di prescindere dall'inerenza di questi ad un determinato specifico periodo d'imposta, attesa l'autonomia di ciascun periodo d'imposta, con la conseguente illegittimità della presunzione della costanza di reddito in anni diversi da quello per il quale è stata accertata la produzione di un determinato reddito. (Nella specie, nell'ambito di una verifica svolta presso un'attività di ristorazione, era stata estesa anche ad altra annualità la presunzione di maggiori ricavi tratta da un'agenda, rinvenuta in sede di accesso, nella quale era indicato un numero di somministrazioni superiore a quello fatturato in un diverso periodo d'imposta).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)