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Sez. 6, Sentenza n. 44864 del 04/11/2011 Cc. (dep. 01/12/2011) Rv. 250990 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Pronuncia sull'estradizione - Giudice che abbia partecipato a decisioni "de libertate" nel corso del medesimo procedimento - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250990-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, i provvedimenti adottati in ordine alle misure cautelari applicate all'estradando sono espressione della "competenza accessoria" del giudice che deve decidere sull'estradizione. Ne consegue che non dà luogo all'incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen. la circostanza che gli stessi giudici che hanno provveduto "de libertate" siano chiamati a pronunciarsi anche sull'estradizione. (v. Corte cost. sent. n. 177 del 1996).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)