Sez. 3, Sentenza n. 2482 del 07/07/1999 Cc. (dep. 27/08/1999) Rv. 214272 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Procedimento di estradizione - Pronuncia sull'estradizione - Giudice che abbia partecipato a decisioni "de libertate" nel corso del medesimo procedimento - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
Poiché le pronunce sulle istanze di revoca o modifica della misura cautelare applicata all'estradando fanno parte del procedimento finalizzato all'estradizione e sono espressione della "competenza accessoria" del giudice che su questa deve pronunciarsi, non dà luogo all'incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen. la circostanza che gli stessi giudici che hanno provveduto "de libertate" siano chiamati a pronunciarsi anche sull'estradizione. (V. Corte cost. sent. n. 177 del 1996).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)