Sez. 6, Sentenza n. 356 del 09/02/1983 Cc. (dep. 07/03/1983) Rv. 157759 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - SENTENZA DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITE: EVIDENZA DELLA PROVA EMERGENTE DALLA SENTENZA IMPUGNATA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - SENTENZA DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITE: EVIDENZA DELLA PROVA EMERGENTE DALLA SENTENZA IMPUGNATA.*
La sentenza del giudice di merito che abbia applicato una causa estintiva del reato, può essere sindacata, in Sede di legittimità, solo nel caso che dalla stessa sentenza impugnata (integrata eventualmente con quanto risulti dalla pronuncia di grado anteriore) emergano elementi tali da costituire prova evidente, perché si possa emettere una pronuncia di formula potiore. (Conf mass n 156142 ed ivi citate; (Conf mass n 155692; (Conf mass n 155311; (Conf mass n 155036: giurisprudenza costante).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)