Sez. 5, Sentenza n. 2222 del 23/06/1983 Cc. (dep. 18/07/1983) Rv. 160015 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - PREVALENZA DI CAUSA DI NON PUNIBILITÀ SULLA CAUSA ESTINTIVA - PRONUNZIA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - PREVALENZA DI CAUSA DI NON PUNIBILITÀ SULLA CAUSA ESTINTIVA - PRONUNZIA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nel giudizio di Cassazione, poiché non compete alla Corte suprema valutare prove e fatti, il secondo comma dell'art. 152 cod. proc. pen. è applicabile solo quando l'esistenza di una causa di non punibilità, prevalente sulla causa estintiva, risulti dalla stessa sentenza impugnata o da un atto diverso, ma che abbia un tale grado di certezza e di evidenza (non richiedente cioè disamina critica, confutazione o discussione) da dar luogo ad una situazione non dissimile da quella che si ricollega ad accertamenti contenuti nella sentenza. (nella specie la suprema Corte ha assolto con formula ampia lo imputato nei confronti del quale era stato dichiarato non doversi procedere per amnistia, a seguito della lettura della perizia medico-legale, non esaminata dal giudice istruttore, che aveva applicato la causa estintiva del reato). (V mass n 157759, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)