Sez. 1 - , Ordinanza n. 25316 del 11/11/2020 (Rv. 659732 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME | Concordato fallimentare - Rigetto della proposta da parte del giudice delegato, in sostituzione del comitato dei creditori - Rigetto del reclamo davanti al tribunale - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME
In tema di concordato fallimentare, il provvedimento del tribunale che in sede di reclamo confermi il decreto con cui il giudice delegato ha respinto la domanda di concordato, sostituendosi al prescritto parere del comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 41 l.fall., manca del carattere di decisorietà e definitività, non precludendo la riproponibilità della proposta, sicchè non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 125, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/12/2007 num. 169 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)