Sez. 1, Sentenza n. 364 del 14/02/1967 (Rv. 326254 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE DA ESEGUIRSI NEL DOMICILIO DEL DEBITORE - DOMANDA DI RISOLUZIONE - POSSIBILITA DI ADEMPIMENTO SUCCESSIVO SINO ALLA PRIMA UDIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRESTAZIONE DA ESEGUIRSI NEL DOMICILIO DEL DEBITORE - DOMANDA DI RISOLUZIONE - POSSIBILITA DI ADEMPIMENTO SUCCESSIVO SINO ALLA PRIMA UDIENZA.*
Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento non e richiesta la Costituzione in mora del debitore, essendo sufficiente il fatto obbiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza la necessita della messa in mora e prevista soltanto se la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto, con lo scopo di rendere il debitore responsabile del danno derivato dal ritardo nell'adempimento e di trasferire a suo carico il rischio della sopravvenuta impossibilita della prestazione. Nell'ipotesi in cui la prestazione debba essere eseguita al domicilio del debitore, questi - ove non vi sia stata Costituzione in mora prima del giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento consistente in un temporaneo ritardo - puo adempiere anche dopo la domanda di risoluzione, avente il valore di atto di Costituzione in mora, fino alla prima udienza di comparizione. (Conf. 30-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)