diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 385 del 20/01/1982 (Rv. 418078 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PREVIA COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418078-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PREVIA COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, è necessaria la Costituzione in mora allorché la relativa domanda si basi sulla mora in senso stretto, e cioè su un inadempimento temporaneo del debitore, il quale, pur non avendo fornito la sua prestazione entro il termine non essenziale contrattualmente fissato, si appresti tuttavia a fornirla. (V 2210/80, mass n 405882; (V 3456/73, mass n 367454; (V 364/67, mass n 326254).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)