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Sez. L - , Ordinanza n. 24408 del 09/09/2021 (Rv. 662174 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Dedotta applicabilità di diritto straniero - Indicazione specifica della regola di diritto straniero invocata - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662174-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE

Il ricorrente che assume che vi sia stata una violazione di legge, contestando l'avvenuta applicazione del diritto italiano per essere, invece, applicabile il diritto di uno Stato estero, ha l'onere di specificare quale sia almeno la diversa regola o principio del diritto straniero a suo avviso in concreto applicabile, atteso che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente; solo dopo che la parte abbia rispettato il suddetto onere, relativamente alle fattispecie interamente regolate dall'art. 14 della l. n. 218 del 1995, sorge l'obbligo del giudice - anche della Corte di cassazione - di ricercare, anche d'ufficio e con ogni mezzo, le norme giuridiche dell'ordinamento straniero che interessano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)