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Sez. 1, Sentenza n. 13184 del 05/06/2007 (Rv. 596863 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Dedotta applicabilità di diritto straniero - Indicazione specifica della regola di diritto straniero invocata - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596863-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE

Il ricorrente per cassazione che impugni la sentenza di merito per violazione di legge, contestando l'avvenuta applicazione del diritto italiano là dove, invece, avrebbe dovuto applicarsi il diritto di uno Stato estero, ha l'onere di specificare quale sia (non già l'articolo di legge, ma almeno) la diversa regola o principio del diritto straniero in concreto applicabile, atteso che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente. (Nella specie, con il motivo di ricorso - dichiarato inammissibile dalla Corte - ci si doleva che la sentenza impugnata avesse fatto applicazione della regola, discendente dal diritto italiano, che prevede che hanno diritto alla provvigione per l'attività di mediazione soltanto gli agenti iscritti nei ruoli, ma non si indicava in alcun modo quale sarebbe stata la diversa regola vigente nel diritto straniero, l'applicazione del quale era stata genericamente invocata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST., Preleggi art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)