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Sez. 1, Ordinanza n. 13844 del 08/11/2001 (Rv. 550109 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - PRESUPPOSTI PROCESSUALI | Mancanza - Conseguenze - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere - legittimità - Esclusione - Fattispecie in tema di ricorso per cessazione.
Stato
decisa il 2001-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550109-01

PROCEDIMENTO CIVILE - PRESUPPOSTI PROCESSUALI

In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula come suoi presupposti l'ammissibilità del ricorso e la valida instaurazione del giudizio (nella specie per revocazione di una sentenza della S.C.), dovendosi, in caso contrario, senz'altro procedere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso (nella specie perché affidato a motivi manifestamente estranei all'ipotesi normativa di cui all'art. 395 n. 4 cod.proc.civ. richiamato dall'art. 391 bis stesso codice) che ha carattere logicamente e giuridicamente pregiudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)