Sez. 1, Sentenza n. 3384 del 08/03/2001 (Rv. 544573 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - PRESUPPOSTI PROCESSUALI | Mancanza - Conseguenze - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Legittimità - Esclusione - Fattispecie in tema di ricorso per cassazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - PRESUPPOSTI PROCESSUALI
In tema di ricorso per Cassazione, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula, come suoi presupposti, l'ammissibilità del ricorso e la valida instaurazione del giudizio (nella specie, per revocazione di una sentenza della S.C.), dovendosi, in caso contrario, senz'altro procedere a declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso (nella specie, perché affidato a motivi palesemente estranei all'ipotesi normativa di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391 bis stesso codice), che ha carattere logicamente e giuridicamente pregiudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)