Sez. L, Sentenza n. 12264 del 20/08/2003 (Rv. 566089 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Qualificazione come lavoro subordinato - Circostanze ostative - Potere di ricontrattazione del compenso - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE
Ai fini della qualificazione del lavoro a domicilio come lavoro subordinato, assume rilevanza, come elemento ostativo a tale qualificazione, il potere riconosciuto al lavoratore di ricontrattare il compenso delle sue prestazioni; ed infatti l'irretrattabilità della retribuzione, su cui l'imprenditore fonda la previsione del proprio profitto, rappresenta l'aspetto più peculiare della soggezione socio - economica del lavoratore al datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 16/12/1980 num. 858 art. 2, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)