Sez. L, Sentenza n. 11431 del 03/11/1995 (Rv. 494503 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Nozione - Vincolo di subordinazione - Configurabilità - Condizioni - Iscrizione all'albo delle imprese artigiane, emissione di fatture, trattative sul compenso, obbligo di rinnovare la prestazione non conforme alle direttive o al campione - Elementi ostativi - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE
Non valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio (in cui il vincolo di subordinazione è attenuato e si atteggia essenzialmente come inserimento nel ciclo produttivo aziendale dell'attività del lavoratore, resa in ambienti esterni all'azienda, con mezzi ed attrezzature anche propri del medesimo ed eventualmente anche con l'ausilio complementare dei suoi familiari conviventi e a carico, e senza necessità che le direttive sulle modalità di esecuzione e le caratteristiche del lavoro da eseguire siano continuative o reiterate) l'iscrizione del prestatore di lavoro all'albo delle imprese artigiane (cui può non corrispondere di fatto l'esplicazione di attività lavorativa autonoma), l'emissione di fatture, la circostanza che siano intervenute trattative per la determinazione del compenso, l'esistenza di una clausola contrattuale che stabilisca il rinnovo dell'esecuzione del prodotto che non risulti conforme alle prescrizioni impartite dall'imprenditore o al campione (non dovendo in questo caso ravvisarsi una assunzione di rischio imprenditoriale, quanto piuttosto la previsione di un obbligo avente funzione risarcitoria o sanzionatoria).
Riferimenti normativi: Legge 16/12/1980 num. 858 art. 2, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)