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Sez. 1, Sentenza n. 8817 del 06/04/1982 Ud. (dep. 08/10/1982) Rv. 155437 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - CONTROLLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - VERIFICA IN ORDINE ALLA OSSERVANZA DELLE REGOLE DELLA LOGICA.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155437-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - CONTROLLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - VERIFICA IN ORDINE ALLA OSSERVANZA DELLE REGOLE DELLA LOGICA.*

Spetta alla Corte di Cassazione, a norma dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 524 n. 3 dello stesso codice, il compito di controllare la congruità e la logicità degli argomenti scelti dal giudice di merito. Ne deriva che la verifica della valutazione del materiale probatorio concerne la mera osservanza delle regole della logica. (V mass n 150282; (V mass n 153154; (V mass n 141110).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)