Sez. 2, Sentenza n. 3774 del 10/11/1981 Ud. (dep. 08/04/1982) Rv. 153154 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VALUTAZIONE - RIESAME IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI: CONGRUITÀ E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VALUTAZIONE - RIESAME IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI: CONGRUITÀ E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE.*
Non sono proponibili quali mezzi di ricorso le doglianze relative alla valutazione delle prove, segnatamente nell'ipotesi in cui si debba dare soluzione a contrasti testimoniali, scegliere tra divergenti versioni ed interpretazioni, indagare sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali. L'unica censura ammissibile in tali casi è quella concernente il controllo sulla congruità e logicità della motivazione. (Conf. Mass. N. 150857/81 ed ivi citate, alle quali Adde 150548/81 con ampie citazioni e 150282/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)