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Sez. L, Sentenza n. 1120 del 22/04/1974 (Rv. 369106 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA IMPIEGATI ED OPERAI - INCOSTITUZIONALITA - DIRITTO DELL'OPERAIO - RICONOSCIMENTO DELL'INPS - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - FORMALE RINUNCIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369106-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA IMPIEGATI ED OPERAI - INCOSTITUZIONALITA - DIRITTO DELL'OPERAIO - RICONOSCIMENTO DELL'INPS - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - FORMALE RINUNCIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il riconoscimento da parte dell'INPS della pensione d'invalidita chiesta dal lavoratore, in applicazione dell'art 10 del RDL 14 aprile 193 9 n 636, nel testo risultante dalla dichiarazione di incostituzionalita della discriminazione tra operai ed impiegati nel calcolo della riduzione della capacita lavorativa ai fini dell'invalidita pensionabile (Corte costituzionale 6 luglio 1971, n 160), intervenuta dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, determina la cessazione della materia del contendere che deve essere dichiarata, indipendentemente da una formale rinunzia al ricorso da parte del ricorrente. (V 2844'73, mass n 366433; 1710'71, mass n 352172).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)