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Sez. 1, Sentenza n. 1710 del 09/06/1971 (Rv. 352172 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - FORMALE RINUNZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONTRASTO IN ORDINE ALLE SPESE - DECISIONE IN BASE ALLA SOCCOMBENZA VIRTUALE.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352172-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - FORMALE RINUNZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONTRASTO IN ORDINE ALLE SPESE - DECISIONE IN BASE ALLA SOCCOMBENZA VIRTUALE.*

La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, cosi come precisata in Sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'Onere delle spese processuali, il giudice di merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari. (V 573'70, mass n 345669).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)